CLAMOROSA SENTENZA
COSA DICE CHIARAMENTE LA SENTENZA
1. Libertà professionale del medico:
La Corte ribadisce con forza che:
> Il medico non è obbligato a somministrare il vaccino anche se questo è stato autorizzato a livello europeo.
➤ Ciò legittima la scelta individuale del medico di non raccomandare o non somministrare il vaccino, in funzione della sua valutazione clinica e coscienza professionale.
2. Nessuna responsabilità per aver sconsigliato:
> Non esiste alcuna responsabilità solo perché un medico ha deciso di non promuovere o somministrare il vaccino.
➤ Il medico non ha l’obbligo giuridico di aderire automaticamente all’indicazione dell’EMA o della Commissione.
Implicazioni per i procedimenti disciplinari e giudiziari in Italia
Il principio espresso dalla Corte UE smentisce la legittimità di procedimenti sanzionatori (disciplinari o penali) basati unicamente sul fatto che un medico non ha promosso la vaccinazione Covid.
> In altre parole: sconsigliare o non somministrare un vaccino autorizzato dall’UE non è di per sé né illecito né sanzionabile.
Quindi:
Ordini professionali o ASL che abbiano perseguito medici per aver esercitato prudenza potrebbero ora essere in posizione giuridicamente debole, se le sanzioni erano basate solo sulla mancata adesione a protocolli generici e non su fatti concreti di negligenza.
⚖️ CONTESTO: SANZIONI DISCIPLINARI E GIURIDICHE AI MEDICI DURANTE LA PANDEMIA
Durante l'emergenza Covid-19, alcuni medici sono stati:
perseguiti disciplinarmente dagli Ordini professionali;
sospesi o richiamati dalle ASL;
in alcuni casi, anche indagati penalmente;
…per aver:
sconsigliato la vaccinazione anti-Covid;
espresso dubbi pubblicamente;
omesso la promozione attiva del vaccino presso i pazienti.
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🟨 COSA CAMBIA DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE UE (2025)
La Corte UE afferma esplicitamente che:
1. I medici non avevano alcun obbligo derivante dalle autorizzazioni UE a promuovere o somministrare i vaccini.
2. La responsabilità medico-professionale si fonda su circostanze concrete, non su linee guida generiche.
3. Il medico conserva la libertà di valutazione clinica, può sconsigliare o non somministrare un farmaco anche se autorizzato a livello europeo.
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⚠️ CONSEGUENZE PER ORDINI E ASL
Se un Ordine professionale o una ASL ha sanzionato o sospeso un medico:
esclusivamente perché non ha promosso la vaccinazione;
senza provare una negligenza concreta, un danno al paziente, o una violazione del codice deontologico in relazione a un caso specifico;
…allora quella sanzione potrebbe ora essere considerata illegittima, e il medico potrebbe:
impugnarla davanti al giudice amministrativo;
richiedere l’annullamento e persino
domandare un risarcimento del danno, se la sanzione ha prodotto effetti lesivi (sospensione, perdita di incarichi, danni reputazionali ecc.).
RIFERIMENTI GIURIDICI ITALIANI
Art. 2236 c.c.: il medico risponde solo per colpa grave in caso di prestazione di particolare difficoltà;
Cass. Civ. sez. lav. 14568/2000: le sanzioni disciplinari devono essere fondate su comportamenti specifici, non su opinioni o dissenso scientifico, se conformi al sapere medico.
Legge Gelli-Bianco (24/2017): rafforza l’idea che la responsabilità medica deve essere legata a condotte concrete, con nesso causale e prova del danno.
📌 CONCLUSIONE
Gli Ordini o le ASL che hanno punito medici solo perché non si sono conformati a direttive generiche o hanno esercitato prudenza e autonomia clinica:
non avevano base giuridica solida, né nel diritto UE né in quello nazionale;
potrebbero ora trovarsi in posizione giuridicamente debole;
sono potenzialmente esposti a azioni legali di annullamento, ricorso o risarcimento.
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🧭 Cosa può fare ora un medico interessato
Verificare se la motivazione ufficiale della sanzione era basata su generiche "linee guida", "adesione a campagne" o "mancanza di promozione";
Consultare un avvocato per impugnare la sanzione o chiedere il risarcimento;
Utilizzare la sentenza della Corte UE del 30 gennaio 2025 come fondamento giuridico e prova documentale.
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